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Decreto Crescita - Definizione Agevolata
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/06/2019 è stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata per i contribuenti che hanno ricevuto ingiunzioni di pagamento da parte del Comune.
Relativamente alle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
- le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- le spese relative alla notifica dell’ingiunzione di pagamento;
- le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 31/08/2019 (data non inferiore a 60 giorni dall’adozione della delibera consigliare, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 212 del 2000) apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune (o concessionario o società in house) mette a disposizione sul proprio sito internet.
- Il Comune entro il 30/09/2019 [data utile per poter permette al debitore di pagare agevolmente l’importo dovuto] comunica ai debitori che hanno presentato la comunicazione di cui al comma 2 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l’importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Versamento unico: entro il 30/10/2019;
- versamento in 6 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e novembre 2019, ed i mesi di Febbraio, Aprile, Giugno e Settembre 2020;
- versamento in 10 rate di pari importo: entro il mese di ottobre e novembre 2019, i mesi da Febbraio a Settembre 2020;
Civitella San Paolo, 16 luglio 2019
L’Assessore al Bilancio
rag. Siro Antonelli |
Il Sindaco
Basilio Rocco Stefani |
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