ORDINANZA 11-2020

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PREVENZIONE INCENDI

Il Sindaco

VISTO il T.U. 267/2000 artt. n. 50 e 54;
VISTEaltresì le raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio
boschivo 2020;
VISTA la L.R. n. 39/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" che individua il periodo di
massimo rischio di incendio boschivo con stato di grave pericolosità dal 15 giugno al 30 settembre;
===OMISSIS===

RENDE NOTO

Nel periodo tra il 15 giugno ed il 30 settembre e nei periodi di allerta è vietato compiere azioni che possano recare rischio mediato o immediato di incendio, nelle zone boschive ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti.

La mancata osservanza degli obblighi e ei divieti sopra indicati!, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

IL SINDACO
Basilio Rocco Stefani

13/06/2020
Dal: 
15/06/2020
Al: 
30/09/2020