ORDINANZA 14-2017

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PREVENZIONE INCENDI

Il Sindaco

VISTA la L.R. del 28/10/2002 n. 39 art. 64 comma 5;
VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 artt. 90/91/92/93/94/95/96 prevenzione incendi boschivi;
VISTO il D. Lgs. del .0310612006 n. 152;
CONSIDERATO necessario adottare gli opportuni accorgimenti per salvaguardare l'incolumità pubblica nonchè il patrimonio boschivo;

ORDINA

Nel periodo di massimo rischio di incendio boschivo e di stato di grave pericolosità il divieto nelle zone boscate o cespugliate, ed in tutti i terreni condotti a colture agrarie, pascoli o involti di compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato di incendio.
E' vietato in tutto il territorio comunale dal 15 giugno fino al 30 settembre 2017 bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti, nonchè gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali e lungo le autostrade, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio autorizzati;
===OMISSIS===

IL SINDACO
Basilio Rocco Stefani
13/06/2017