ORDINANZA 4-2021

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PREVENZIONE INCENDI

Il Sindaco
VISTO il T.U. 267/2000 artt. n. 50 e 54; VISTE altresì le raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio boschivo 2021; VISTA la L.R. n. 39/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" che individua il periodo di massimo rischio di incendio boschivo con stato di grave pericolosità dal 15 giugno al 30 settembre;
===OMISSIS===

RENDE NOTO
Nel periodo tra il 15 giugno ed il 30 settembre e nei periodi di allerta è vietato compiere azioni che possano recare rischio mediato o immediato di incendio, nelle zone boschive ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli o incolti. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

IL Sindaco Basilio Rocco Stefani
10/06/2021
Dal: 
15/06/2021
Al: 
30/09/2021