CERTIFICATI

 IL CERTIFICATO
 
Il certificato è un documento rilasciato da una Amministrazione Pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in Albi, elenchi e registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.
E’ uno strumento di “rappresentazione esterna di un fatto, che è già stato rappresentato, mediante un atto di certezza in un pubblico registro” pertanto la sua peculiarità, che lo distingue dalle c.d. dichiarazioni di scienza, è la certezza legale acquisita per mezzo del procedimento dell’attività di certazione esternata dal certificato stesso.
DECERTIFICAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:
AUTOCERTIFICAZIONI/DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
Dal 1 gennaio 2012 i certificati hanno validità SOLO nei rapporti tra i privati e le pubbliche amministrazioni NON possono più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, per queste ultime si utilizzano le c.d. “Autocertificazioni/Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”.
La Direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione del 22 dicembre 2011 “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive”, spiega le principali novità alle quali le amministrazioni pubbliche si devono attenere.
Il 01 gennaio 2012, infatti, sono entrate in vigore le modifiche introdotte dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2012), alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive di certificazione contenuta nel “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa2 di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Nei rapporti del cittadino con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di Pubblici Servizi i certificati sono SEMPRE sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Le nuove norme hanno come obiettivo la completa DECERTIFICAZIONE del rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini e operano nel solco tracciato nel Testo Unico, dove era già previsto che nessuna amministrazione potesse richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della PA.
 
I certificati anagrafici ormai sono destinati solo ai privati e pertanto sono rilasciati solo in bollo salvo i casi previsti dall’allegato tab. B del D.P.R. 642/72 ( in allegato).
“Le certificazioni rilasciate dalle PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati ( con applicazione della marca da bollo oppure con l’esenzione prevista dall’All. tab. B D.P.R. 642/72)”.
 
 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DICERTIFICAZIONE/AUTOCERTFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’
Nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i Gestori di Pubblici Servizi, tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà.
Dal 01 gennaio 2012 le tali Amministrazioni non possono più accettarli, né richiederli.
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 445/2000 costituisce violazione dei doveri d’Ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o atto di notorietà rese a norma di legge.
Per quanto non espressamente richiamato dalla Direttiva continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni che regolano la materia, in particolare quelle D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445( Testo Unico della Documentazione Amministrativa), come da ultimo modificato dall’Art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012) e quelle del Codice dell’Amministrazione Digitale.
 
IMPOSTA DI BOLLO
I certificati anagrafici e le autenticazioni di firme sono soggetti all’imposta di bollo di euro 16.00.
Il bollo è un’imposta riscossa dallo Stato in connessione alla formazione o all’uso di atti, certificati, registri o documenti, come disciplinato dal D.P.R. 642/72 e successive modificazioni ed integrazioni.
DIRITTI DI SEGRETRIA
 
Sono un corrispettivo versato al Comune per un’attività da esso svolta. La misura dei diritti di segreteria per le pratiche demografiche è fissata dalla tab. D allegata alla Legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni. 

AllegatoDimensione
Allegato tab B del DPR 642_1972.pdf11.38 KB
Allegato tab D della Legge 8 giugno 1962 n. 604.pdf86.66 KB