SEZIONE STATO CIVILE

 
 
 
 
 
 
LO STATO CIVILE
 
Lo Stato Civile, in diritto, è quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà riguardanti gli status del cittadino di rilievo amministrativo: nascita, matrimonio, morte, divorzio, cittadinanza.
La funzione amministrativa relativa è volta ad accertare e dare pubblicità ai fatti giuridici che costituiscono, modificano o estinguono le connesse condizioni e situazioni personali, mediante appositi atti giuridici detti appunto Atti di Stato Civile.
La competenza in materia è esclusiva dello Stato ( art. 117 Cost.) che l’affida ai Comuni, territorialmente più vicini ai cittadini, secondo il principio di sussidiarietà ( art. 118 Cost; combinato disposto artt. 3, c.5, e 13 D.Lgs 267/2000).
Nel Comune le funzioni di Stato Civile sono attribuite all’Ufficiale di Stato Civile identificato con il Sindaco nelle funzioni di Capo del Governo ( art. 54 D.Lgs 267/2000 – TUEL ) il quale può delegarle ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.P.R. 396/2000, come modificato dal D.P.R. 5 maggio 2009 n. 79.
L’Ufficiale di Stato Civile dipende dallo Stato, per mezzo delle Prefetture, ed è tenuto ad uniformarsi alle Istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno ( art. 9 D.P.R. 396/2000) facendo riferimento alla disciplina giuridica contenuta nella Costituzione della Repubblica Italiana, nel Codice Civile ( artt. 449-453 ), nel R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, nel D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile", a norma dell’art. 2, comma 12 della L. 15 maggio 1997 n. 127 e s.s.m.m.i. e nel rispetto della legge 31 dicembre 1996 n. 675, in armonia con l’ordinamento e l’ordine pubblico ( art. 7 D.P.R. 396/2000).
In ciascun Ufficio di Stato Civile sono registrati e conservati in un unico archivio informatico tutti gli atti formati nel Comune e comunque relativi a soggetti ivi residenti riguardanti la cittadinanza, la nascita, i matrimoni, la morte e i divorzi (art. 10 D.P.R. 396/2000) secondo i criteri del CAD – Codice dell’Amministrazione digitale (D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82).
 
CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO – AIRE ( TITOLO IV D.P.R. 396/2000)
La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici Consolari.
 
ESTRATTI DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE E CERTIFICATI (TITOLO XIV D.P.R 396/2000)
Gli estratti degli Atti di Stato Civile possono essere rilasciati solamente se l’Ente è in possesso dell’ Atto Originale.
·         Gli estratti degli atti dello stato civile sono rilasciati per riassunto, riportando le indicazioni contenute nell'atto stesso e nelle relative annotazioni. Se nell'atto sono state fatte annotazioni o apportate rettificazioni o correzioni che modificano o integrano il testo dell'atto, l'estratto è formato avuto riguardo alle annotazioni e alle rettificazioni o correzioni tralasciando qualsiasi riferimento a quelle parti dell'atto modificate o integrate in base alle annotazioni o rettificazioni o correzioni medesime.
·         Estratti per copia integrale possono essere rilasciati dall'ufficiale dello stato civile soltanto quando ne è fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non è vietato dalla legge. I certificati di stato civile devono contenere le generalità come per legge delle persone a cui i singoli eventi si riferiscono e gli estremi dei relativi atti. I dati suddetti possono essere desunti anche dagli atti anagrafici. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432.
·         I CERTIFICATI di Stato Civile Sono esenti dai Diritti di segreteria con decorrenza 30/03/2011 ai sensi del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile a norma dell’art. 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997 n. 127” che, all’art. 110 ha abrogato l’art. 194 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, recante l’antecedente Regolamento dello Stato Civile.
 
TRADUZIONE e LEGALIZZAZIONE dei documenti ( TITOLO V D.P.R. 396/2000)
Art. 22 “Fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero”.
Art. 21, c.3, “ I documenti e gli atti dello Stato Civile formati all’Estero da Autorità straniere devono essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare competente, se non è disposto diversamente”.
Moltissime sono le convenzioni Internazionali in materia di legalizzazione dei documenti.
A tal proposito si evidenzia la Convenzione dell’Aja del 1961 dove la legalizzazione è sostituita dall’apostille.
Per informazioni consultare il sito internet del Ministero degli Esteri (http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/traduzio...)
Competente alla Legalizzazione di documenti in Italia è la Prefettura (http://www.prefettura.it/roma/contenuti/46459.htm)
 
Cambio nome o cognome (Art. 84 D.P.R. 396/2000)
1. Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne richiesta al Ministero dell'interno esponendo le ragioni della domanda
 
 
Manifestazione di volontà – Casi speciali  (Art. 13 D.P.R. 396/2000)
“La dichiarazione resa da persona che non conosce la lingua italiana è ricevuta con l'ausilio di un interprete che deve previamente prestare il giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto. Se la persona è sorda, muta o non vedente o altrimenti impedita a comunicare oralmente e per iscritto, la dichiarazione è ricevuta o con l'ausilio di un interprete, scegliendolo di preferenza fra le persone abituate a trattare con l'interessato, o comunque con forme e mezzi idonei a garantire la conformità della dichiarazione stessa alla volontà del dichiarante. L'ufficiale dello stato civile fa menzione nell'atto dei modi usati per ricevere la dichiarazione”.
 
 
CITTADINANZA ITALIANA ( TITOLO TITOLO VI D.P.R. 396/2000)
(Legge 5 febbraio 1992 n. 91)
 
 
Giuramento e trascrizione del Decreto di conferimento ( TITOLO VI D.P.R. 396/2000)
I cittadini stranieri, entro 6 mesi dal ritiro del Decreto di concessione di cittadinanza italiana rilasciato dal Ministro dell'Interno o dal Presidente della Repubblica, presso la Prefettura, devono prestare il giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi della Repubblica Italiana dinnanzi all’Ufficiale di Stato civile del Comune di residenza. E’ necessario recarsi personalmente all'Ufficio Cittadinanza dello Stato Civile del Comune muniti di un documento di identità e dell'originale del Decreto. Il nuovo cittadino viene iscritto e la sua cittadinanza decorre dal giorno successivo a quello del giuramento prestato.
 
·         DOMANDA DI CITTADINANZA: La competenza è del Ministero dell’Interno.
Le informazioni sono desumibili dal sito internet al quale si rimanda:
(per informazioni: http://www.interno.gov.it/it/notizie/richiesta-cittadinanza-italiana-dal-18-maggio-click)
 
·         MODALITA’ DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA: Attualmente la cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 (e relativi regolamenti di esecuzione: in particolare il DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e il DPR 18 aprile 1994, n. 362).
 
NASCITA ( TITOLO VII D.P.R. 396/2000)
 
Dichiarazione di nascita
La dichiarazione deve essere fatta da uno dei genitori oppure da entrambi i genitori se non sono coniugati, entro 3 giorni dalla data della nascita del figlio/a, presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita oppure entro 10 giorni se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza. Nel caso in cui i genitori risiedano in comuni diversi, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra i genitori da dichiarare all'ufficio.
L'ufficiale dello Stato Civile, con le dichiarazioni ricevute, procede alla formazione dell'Atto di nascita che acquista subito efficacia e trasmette comunicazione all’Ufficio Anagrafe che provvede ad iscrivere anagraficamente il nuovo cittadino.
Il figlio legittimato ha il cognome del padre ai sensi dell’art. 33 “ Disposizioni sul cognome” del Regolamento; il nome corrisposto al bambino deve corrispondere al sesso nel rispetto dei limiti all’attribuzione del nome secondo l’art. 34 del citato Regolamento. Nel caso di figli naturali non riconosciuti la denuncia deve essere fatta dal medico, dall' ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.
 
·         ASSEGNI DI MATERNITA’/BONUS BEBE’: COMPETENZA AREA SERVIZIO SOCIALE;
La modulistica è reperibile in forma cartacea presso l’Urp dell’Ente e le domande sono protocollate presso l’Ufficio protocollo ( la modulistica internet è reperibile nella sezione Servizi Sociali).
 
 
 
 
 
MORTE ( TITOLO IX D.P.R. 396/2000)
 
 
Dichiarazione di Morte
Il procedimento tratta eventi di morte avvenuti nell'ambito territoriale del Comune di Civitella San Paolo, relativo a cittadini residenti e non.
La denuncia di morte è obbligatoria per legge. In caso di decesso presso un'abitazione privata la dichiarazione di morte deve essere resa all'Ufficiale dello Stato Civile entro 24 ore dall'evento. Tale dichiarazione compete a uno dei congiunti o a una persona convivente con il defunto, a un loro delegato o, in mancanza, a una persona informata del decesso, (ad esempio Agenzie Funebri), munito di scheda ISTAT e certificato necroscopico dopo le 15 ore dal decesso. Nel caso in cui invece il decesso fosse avvenuto presso una struttura ospedaliera, casa di cura o altro Istituto, la dichiarazione di morte viene fatta dal Direttore dello stesso che trasmette poi d'ufficio all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune l'avviso di morte, unitamente alla scheda ISTAT.
In caso di morte in viaggio marittimo o aereo si osservano le disposizioni degli artt. 203 e 2012 del codice della navigazione ( art. 79 D.P.R. 396/2000)
 
Funerali: per fissare l’orario contattare l’Ufficio Cimiteriale
Diritti di Segreteria: ammontano ad euro 100.00, da versare all’Ufficio Economato dell’Ente.
 
 
 
MATRIMONIO ( TITOLO VIII D.P.R. 396/2000)
 
 
PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO (sia per il Rito Civile che per quello Religioso)
 
La pubblicazione di matrimonio si effettua sia per matrimonio civile, sia per matrimonio religioso con effetti civili, deve essere richiesta da entrambi gli sposi o da persona che ne ha avuto l'incarico munita di procura speciale all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi il quale, un volta provveduto ad acquisire tutti i documenti necessari volti a provare l’inesistenza di impedimenti, procede alla pubblicazione di matrimonio all’Albo Pretorio on line del Comune ( dal portale del comune di Civitella San Paolo: http://www.comune.civitellasanpaolo.rm.it; cliccare sulla sezione Albo Pretorio on line a sinistra). Le pubblicazioni rimangono esposte per almeno otto giorni consecutivi e il matrimonio potrà essere celebrato dal 4° giorno seguente l'ultimo giorno di pubblicazione, senza che vi siano opposizioni.
Per le pubblicazioni non occorrono più i testimoni, ma solo la presenza dei futuri sposi.
Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nullaosta al matrimonio religioso valido agli effetti civili decade qualora il matrimonio non sia celebrato entro 180 giorni.
I Cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia secondo il rito civile italiano o con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato. Devono sempre presentare il nulla osta al matrimonio, rilasciato dalla competente Autorità del Paese d'origine, tradotto e legalizzato (vedere sezione di competenza) e l’estratto di nascita su modello plurilingue rilasciato dal comune straniero di residenza. Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero; deve inoltre riportare che lo straniero può contrarre matrimonio in Italia.
 
Cittadini Messicani
A partire dal 14 maggio 2015 il nuovo certificato di “Constancia de Inexistencia de Registro” attesta che non risultano registrazioni a nome dell’interessato e sono gli unici che attestano lo stato civile di una persona e possono essere accettati dagli Ufficiali dello Stato Civile ai fini della celebrazione del matrimonio dei cittadini messicani che intendono sposarsi in Italia (Circolare nr. 11 Ministero dell’Interno, Dip. Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale dei Servizi Demografici, nota verbale n. ITA01138 del 18 maggio 2015 dell’Ambasciata degli Stati Uniti del Messico in Italia )
Cittadini Statunitensi
In luogo del nulla-osta vengono richiesti i seguenti documenti:
• Atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio. Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un'autorità italiana competente (Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all'estero)
• Dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.
Cittadini Australiani
In sostituzione del Nulla-Osta sono richiesti i seguenti documenti:
• Dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura.
• Documenti (atto di nascita, certificato di stato libero) rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l'interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.
Il matrimonio civile si prenota in sede di pubblicazioni, presso l'Ufficio di Stato Civile compatibilmente con le esigenze degli sposi e la disponibilità della Saletta Mazara. Il rito civile può essere celebrato tutti i giorni feriali o nei giorni del sabato. In caso di celebrazione nella sala Consiliare del comune di Sulmona occorre chiedere l’autorizzazione all’Ufficio di Presidenza del Consiglio. Il matrimonio si celebra alla presenza di due testimoni.
 
 
MATRIMONI CIVILI (IN COMUNE)
Il luogo della celebrazione del Matrimonio è stabilito ai sensi dell’Art.     D.P.R. 396/2000
CONSULTARE LA SEZIONE MODULISTICA
Matrimoni Civili: per fissare la data della Cerimonia contattare l’Ufficio Stato Civile del Comune posto nell’ambito dei Servizi Demografici ( Tel. 0765-335121)
Diritti di Segreteria ammontano ad euro 100.00, da versare all’Ufficio Economato dell’Ente
 
 
DIVORZIO E SEPARAZIONE CONSENSUALI IN COMUNE
 
La legge 10 novembre 2014 n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 261,  di conversione con modificazioni del D.L. 12 settembre 2014 n. 132. Recante “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 122, prevede:
-          Art. 12 D.L. 132/2014, che si possa addivenire alla “separazione consensuale, alla richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, mediante un accordo concluso innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile”;
-          All’Art. 6 D.L. 132/2014, che  “la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’Art. 3, primo comma, numero 2) lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio”;
 
-          Competenza: Comune di Matrimonio o Comune di residenza di uno dei due coniugi;
-          Decorrenza: Il D.L. 132/2014 introduce delle modifiche nella legge 10 dicembre 1970 n. 898 in tema di decorrenza del termine di durata della separazione, necessario ai fini della domanda di divorzio. La data dalla quale decorreranno gli effetti degli accordi in esame è quella della “data certificata” negli accordi stessi;
-          Limiti alla procedura consensuale semplificata: figli minori, figli maggiorenni incapaci o figli portatori di handicap grave, figli economicamente non autosufficienti (Art. 12, comma 2, D.L. 132/2014);
 
 
Divorzio e separazione in Comune: Rivolgersi all’Ufficio Stato Civile (0765-335121);
Diritti di Segreteria: euro 16.00 da versare all’Ufficio Economato;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEZIONE CITTADINANZA ITALIANA